Articolo 21

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. [...]

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Libertà d’espressione e diritto all’informazione

I fondamenti giuridici

  • Articolo 21 della Costituzione della Repubblica Italiana

    Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

    La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

    Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili.

    In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all’autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro si intende revocato e privo d’ogni effetto.

    La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

    Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

  • Costituzione degli Stati Uniti d’America (1787), I emendamento

    Il Congresso non potrà fare alcuna legge che stabilisca una religione di Stato o che proibisca il libero esercizio di una religione; o che limiti la libertà di parola o di stampa; o il diritto del popolo di riunirsi pacificamente, e di rivolgere petizioni al governo per la riparazione di torti.

  • Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino (1789), Art. 11

    La libera manifestazione dei pensieri e delle opinioni è uno dei diritti più preziosi dell’uomo; ogni cittadino può dunque parlare, scrivere, stampare liberamente, salvo a rispondere dell’abuso di questa libertà nei casi determinati dalla Legge.

  • Costituzione francese (1830), Art. 7

    I Francesi hanno il diritto di pubblicare e di fare stampare le loro opinioni conformandosi alle leggi. La censura non potrà mai essere ristabilita.

  • Costituzione francese (1848), Art. 8

    I cittadini hanno il diritto di associarsi, di riunirsi pacificamente e senza armi, di rivolgere petizioni, di manifestare i loro pensieri per via della stampa o diversamente. – L’esercizio di questi diritti trova i suoi unici limiti nei diritti o nella libertà degli altri e nella sicurezza pubblica. – La stampa non può, in nessun caso, essere sottoposta alla censura.

  • Statuto Albertino (1848), Art. 28.

    La Stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi. Tuttavia le bibbie, i catechismi, i libri liturgici e di preghiere non potranno essere stampati senza il preventivo permesso del Vescovo.

  • Costituzione di Francoforte (1849), tit. VI, art. IV, par. 143

    Ogni Tedesco ha il diritto di esprimere liberamente la propria opinione con la parola, lo scritto, la stampa e la rappresentazione in immagini. La libertà di stampa non può essere limitata, sospesa o abolita in nessun caso ed in nessun modo attraverso misure preventive quali censura, concessioni, costituzioni di garanzia, imposizioni statali, limitazioni alle tipografie o al commercio librario, divieti postali o altri ostacoli alla libera circolazione.
    I reati della stampa perseguibili d’ufficio sono giudicati dalle Corti d’Assise.
    Una legge sulla stampa sarà promulgata dall’Impero.

  • Costituzione tedesca di Weimar (1919), Art. 118

    Ogni tedesco ha il diritto di esprimere liberamente, nei limiti stabiliti dalle disposizioni generali di legge, le sue opinioni mediante la parola, lo scritto, la stampa, le immagini o in analoghe guise. Nessun rapporto di lavoro o di impiego può recare impedimento a questo diritto, e nessuno può recare danno per il fatto che si usi del medesimo. Non è ammessa alcuna censura. Possono tuttavia stabilirsi, con legge, deroghe per gli spettacoli cinematografici. Sono altresì ammissibili misure legislative per la repressione della letteratura immorale e pornografica e per la protezione della gioventù nei riguardi degli spettacoli e rappresentazioni pubbliche.

  • Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (1948), Art. 19

    Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.

  • Legge fondamentale della Germania (1949), Art. 5

    Ognuno ha il diritto di esprimere e diffondere liberamente le sue opinioni con parole, scritti o immagini, e di informarsi senza ostacoli da fonti accessibili a tutti. Sono garantite la libertà di stampa e la libertà d’informazione mediante radio e film. Non esiste censura. Questi diritti trovano i loro limiti nelle disposizioni delle leggi generali, nei provvedimenti legislativi per la difesa della gioventù e nel diritto all’onore personale.

  • Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (1950), Art.10

    Ogni persona ha diritto alla libertà d’espressione. Tale diritto include la libertà d’opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, cinematografiche o televisive.
    2. L’esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all’integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l’autorità e l’imparzialità del potere giudiziario.

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 105/1972 (Libero accesso alle informazioni)

    Esiste un interesse generale all’informazione, indirettamente protetto dall’art. 21 della Costituzione, e questo interesse implica, un regime di libera democrazia, pluralità di fonti di informazione, libero accesso alle medesime, assenza di ingiustificati ostacoli legali, anche temporanei, alla circolazione delle notizie e delle idee.

  • Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea o Carta di Nizza (2000), Art. 11

    Ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera.
    La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati.

  • Parlamento Europeo, Risoluzione sulla libertà di espressione del cittadino e la libertà di stampa e di informazione, 15 dicembre 1993

    [...]
    A. considerando che anche la piena esistenza della libertà di espressione caratterizza uno Stato democratico,
    B. considerando che nessuno deve essere molestato per le sue opinioni e che la libera comunicazione del pensiero e delle opinioni è uno dei diritti più preziosi dell’uomo,
    C. considerando che la libertà di espressione non può in alcun caso rimettere in causa il diritto altrettanto fondamentale alla protezione della vita privata,
    [...]
    E. considerando che il diritto all’informazione non significa diritto alla diffamazione e alla calunnia,
    F. considerando che la libertà d’espressione riveste una particolare importanza quando si tratta di persone che svolgono un ruolo di opposizione,
    G. considerando che sia la libertà di stampa che il diritto all’informazione sono aspetti della libertà di espressione,
    [...]
    I considerando che un ampio accesso all’informazione costituisce una condizione fondamentale per l’esercizio della libertà di stampa e d’informazione,
    J. riconoscendo che il diritto alla non divulgazione delle fonti d’informazione è parte integrante della libertà di stampa,
    K. considerando che la persecuzione di giornalisti per la divulgazione di informazioni veritiere e la censura da parte dello Stato rappresentano un attacco alla libertà di stampa,
    L. considerando che di conseguenza i giornalisti devono sempre e ovunque poter esercitare liberamente la loro professione,
    M. ricordando la necessità di una verifica delle informazioni e delle relative fonti da parte dei mezzi di comunicazione, allo scopo di evitare che possano essere vittime e canali di trasmissione di informazioni falsificate e manipolate,
    N. considerando che il libero flusso delle informazioni attraverso le frontiere rafforza, obiettivamente e necessariamente, il pluralismo delle informazioni in ciascuno degli Stati membri,
    O. considerando che è necessario affermare la garanzia del pluralismo di fronte alle concentrazioni di imprese operanti nel settore dei mezzi di informazione,
    P. considerando che può insorgere un conflitto tra il diritto di libertà di stampa e altri diritti fondamentali, quali il diritto dell’individuo a proteggere la propria via privata,
    Q. considerando che le persone pubbliche possono più di altre essere soggette a violazioni della propria vita privata e a campagne diffamatorie o calunniose,

    [...]
    1. conferma che la libertà di espressione è un diritto costituzionale inalienabile in uno Stato democratico di diritto;
    2. riafferma che nessuno deve essere molestato per le proprie opinioni;
    3. chiede ai poteri pubblici di non ricorrere alla via penale per rispondere agli attacchi o alle critiche ingiustificate che vengono loro rivolte dai loro avversari e di rispettare sempre la libertà di espressione;
    4. stima che qualunque persona abbia diritto, in caso di violazione della propria vita privata o se è vittima di una campagna diffamatoria o calunniosa, a far conoscere la verità e a ripristinare il proprio onore anche per via giudiziaria;
    5. riconosce che la libertà di stampa e il diritto all’informazione sono chiare manifestazioni della libertà di espressione;
    6. afferma che ogni individuo ha il diritto di comunicare o ricevere liberamente informazioni veridiche mediante qualsiasi mezzo di informazione, a eccezione di quelle che ledono l’onore, la dignità umana o la sfera personale privata o che riflettono un’inutile violenza;
    7. riafferma il proprio appoggio alla libertà di impresa nel settore pubblico come in quello privato, sia per la stampa che per la radio e la televisione;
    8. afferma che occorre garantire il diritto dei giornalisti di proteggere le loro fonti confidenziali;
    9. ricorda che talune funzioni impongono un dovere di riservatezza e che qualunque minaccia a questo obbligo è contraria al buon funzionamento della democrazia o al rispetto dei diritti delle persone;
    10. invita gli Stati membri e la Commissione a elaborare una normativa adeguata che assicuri ai giornalisti un ampio accesso alle informazioni relative alle amministrazioni nazionali e comunitarie;
    11. insiste sull’utilità democratica del giornalismo di indagine e chiede alla Comunità europea e ai suoi Stati membri la massima severità nei confronti dei paesi o delle regioni in cui i giornalisti sono sottoposti a divieti o minacce nell’esercizio della loro professione;
    12. ricorda che i paesi democratici hanno anche un dovere di trasparenza e di verità e che nessuna circostanza né alcun obiettivo potrebbero giustificare da parte loro la diffusione a mezzo stampa di informazioni deliberatamente falsate;
    13. sottolinea la necessità obiettiva e imprescindibile di rafforzare il pluralismo dell’informazione in ciascuno degli Stati membri;
    14. pone in guardia contro i pericoli che le concentrazioni di imprese potrebbero comportare per il pluralismo summenzionato;
    15. sollecita la stampa a verificare le informazioni ricevute prima di diffonderle e a introdurre un autocontrollo per salvaguardare l’etica professionale;
    16. [...]
  • Parlamento europeo, Risoluzione del 13 giugno 2013 sulla libertà della stampa e dei media nel mondo

    considerando che il diritto alla libertà d’espressione è un diritto umano universale su cui si fonda la democrazia ed è essenziale per l’esercizio di altri diritti che la popolazione mondiale cerca di ottenere, come lo sviluppo, la dignità e la realizzazione di ogni essere umano;
    [...]
    C. considerando che le piattaforme mediatiche sono essenziali per l’esercizio del diritto alla libertà d’espressione; che la stampa, in qualità di manifestazione collettiva della libera espressione, è uno degli attori fondamentali nel paesaggio dei mezzi d’informazione e svolge un ruolo di sorveglianza della democrazia;
    [...]
    E. considerando che le piattaforme mediatiche (digitali) hanno sempre più una natura globale e un numero sempre maggiore di utenti;
    F. considerando che internet e i mezzi d’informazione sono strumenti utilizzati dai difensori dei diritti umani;
    G. considerando che la neutralità della rete rappresenta un principio essenziale per l’Internet aperta, favorendo la comunicazione con la garanzia della concorrenza e della trasparenza, e risulta anche essere vantaggiosa per le opportunità di affari e stimola l’innovazione, la creazione di posti di lavoro e la crescita;
    H. considerando che la libertà di parola e di espressione e dei mezzi d’informazione e la libertà dei giornalisti sono minacciate in tutto il mondo e che i giornalisti sono spesso anche difensori dei diritti umani e promotori della libertà di associazione, di opinione, di religione e di credo; che, tuttavia, i giornalisti sono spesso perseguitati e imprigionati;
    [...]
    1. segnala che deve essere raggiunto un equilibrio tra le questioni di sicurezza nazionale e la libertà d’informazione al fine di evitare abusi e assicurare l’indipendenza della stampa e dei mezzi d’informazione; riconosce che gli imperi mediatici posseduti da politici sono a volte utilizzati per condurre campagne di disinformazione; sottolinea che è essenziale che la stampa e i mezzi di informazione possano operare in modo indipendente e libero da pressioni esercitate attraverso mezzi politici e finanziari; [...]
    2. sottolinea che mezzi d’informazione tradizionali e online liberi, indipendenti e pluralisti costituiscono una delle pietre angolari della democrazia e del pluralismo; riconosce l’importanza delle fonti d’informazione come reale garanzia di libertà e pluralismo dei media; sottolinea come mantenere e rafforzare la libertà e l’indipendenza dei mezzi d’informazione nel mondo sia un interesse comune; rileva che il ruolo di mezzi d’informazione liberi e indipendenti e il libero scambio di informazioni siano della massima importanza nel contesto del cambiamento democratico che si verifica nei regimi non democratici;
    3. deplora il fatto che i giornalisti siano di frequente feriti o assassinati o soggetti a gravi abusi in tutto il mondo, spesso impunemente; sottolinea pertanto l’importanza di contrastare le impunità; [...] ritiene che l’UE debba assumere una posizione più severa nei confronti di paesi che consentono costantemente l’impunità di tali atti e invita tutti gli Stati a garantire la sicurezza dei giornalisti;
    4. sottolinea che le leggi, le disposizioni legislative, l’intimidazione, le ammende, la proprietà altamente concentrata nelle mani dei politici o di altri con conflitti d’interessi sono tutti fattori che possono limitare la libertà di acquisire e accedere alle informazioni e possono determinare minacce alla libertà di espressione;
    [...]
    6. deplora il fatto che la criminalizzazione dell’espressione sia in aumento; ricorda che in tutto il mondo i giornalisti sono spesso imprigionati a causa del loro lavoro; è consapevole del ricorso alle leggi in materia di diffamazione, blasfemia e calunnia, nonché alle normative facenti riferimento al "danneggiamento dell’immagine del paese all’estero" o alla "propaganda omosessuale" al fine di imprigionare o sottoporre a censura i giornalisti e bloccare la libertà di espressione; deplora che la censura incoraggi l’autocensura; invita a porre fine alle persecuzioni nei confronti dei giornalisti, che dovrebbero essere messi nelle condizioni di svolgere il proprio lavoro in modo indipendente, senza temere violenze e recriminazioni, nonché a rilasciare immediatamente tutti i giornalisti e i blogger ingiustamente imprigionati a causa del loro lavoro;
    14. riconosce l’importante ruolo svolto dalle piattaforme mediatiche digitali e on-line nell’ambito delle sommosse contro i regimi dittatoriali negli ultimi anni;
    [...]
    20. deplora qualsiasi tentativo volto a creare varie forme di "Internet chiuso", dal momento che rappresenta una grave violazione del diritto all’informazione; esorta tutte le autorità ad astenersi dal portare avanti tali attività;
    [...]
    26. condanna fortemente qualsiasi tentativo di utilizzare Internet o altre piattaforme mediatiche on-line al fine di promuovere e favorire attività terroristiche; esorta le autorità ad adottare una posizione decisa a riguardo;
    [...]
    28. ritiene opportuno che l’UE sia capofila nel garantire che i mezzi d’informazione rimangano indipendenti, pluralisti ed eterogenei, come pure nel difendere la posizione, la libertà e la sicurezza di giornalisti e blogger; sottolinea, a tal fine, che l’UE non deve interferire con i contenuti, bensì sostenere un ambiente abilitante e l’eliminazione delle restrizioni alla libertà di espressione a livello globale;

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 122/1970 (La libertà d’espressione è un diritto fondamentale)

    Non é lecito dubitare che la libertà di manifestare il proprio pensiero debba imporsi al rispetto di tutti, delle pubbliche autorità come dei consociati, e che nessuno possa recarvi attentato senza violare un bene assistito da rigorosa tutela costituzionale.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 225/1974 (La mission della Rai e l’obbligo di imparzialità)

    La radiotelevisione adempie a fondamentali compiti di informazione, concorre alla formazione culturale del paese, diffonde programmi che in vario modo incidono sulla pubblica opinione e perciò é necessario che essa non divenga strumento di parte».
    Secondo la Corte, è fondamentale che le trasmissioni radiotelevisive «rispondano alla esigenza di offrire al pubblico una gamma di servizi caratterizzata da obbiettività e completezza di informazione, da ampia apertura a tutte le correnti culturali, da imparziale rappresentazione delle idee che si esprimono nella società.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 94/1977 (I grandi media, anche privati, sono da considerare di pubblico interesse)

    Non é dubitabile che sussista, e sia implicitamente tutelato dall’art. 21 della Costituzione, un interesse generale della collettività all’informazione, di tal che i grandi mezzi di diffusione del pensiero (nella più lata accezione, comprensiva delle notizie) sono a buon diritto suscettibili di essere considerati nel nostro ordinamento, come in genere nelle democrazie contemporanee, quali servizi oggettivamente pubblici o comunque di pubblico interesse.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 112/1993 (Diritto all’informazione e volontà generale)

    Questa Corte ha da tempo affermato che il "diritto all’informazione" va determinato e qualificato in riferimento ai principi fondanti della forma di Stato delineata dalla Costituzione, i quali esigono che la nostra democrazia sia basata su una libera opinione pubblica e sia in grado di svilupparsi attraverso la pari concorrenza di tutti alla formazione della volontà generale.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 155/2002 (Diritto a essere informati correttamente)

    Il diritto all’informazione garantito dall’art. 21 Cost. deve essere caratterizzato «sia dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie - così da porre il cittadino in condizione di compiere le proprie valutazioni avendo presenti punti di vista e orientamenti culturali e politici differenti - sia dall’obiettività e dall’imparzialità dei dati forniti, sia infine dalla completezza, dalla correttezza e dalla continuità dell’attività di informazione erogata. [...] È in questa prospettiva di necessaria democraticità del processo continuo di informazione e formazione dell’opinione pubblica, che occorre dunque valutare la congruità del bilanciamento tra principi ed interessi diversi”